Studenti frequentanti all’estero

Regolamento circa il soggiorno all’estero di studenti del liceo e la valutazione al rientro a scuola

D.1 PRIMA DEL VIAGGIO

Gli studenti che vogliano realizzare soggiorni individuali di studio all’estero secondo la normativa vigente devono: 

  1. ottenere parere positivo da parte del Cdc; 
  2. essere promossi all’anno successivo senza sospensione di giudizio (senza debiti), o senza insufficienze nel primo periodo valutativo se il soggiorno viene svolto solo nel secondo periodo dell’anno; 
  3. prendere visione della programmazione disciplinare relativa al periodo che trascorre- ranno all’estero;
  4. impegnarsi a scegliere all’estero i corsi più coerenti con detti programmi;
  5. impegnarsi a comunicare al docente tutor tutte le informazioni utili al suo reinserimento, relative sia ai piani e programmi di studio proposti dalla scuola estera che al sistema di valutazione seguito. 

La mancanza delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 non può legalmente impedire la partecipazione dello studente a soggiorni di studio all’estero, ma può pregiudicare in modo significativo la successiva ammissione all’ultimo anno di studio.

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente nomina con proprio atto un docente-tutor, scelto di norma fra i docenti della classe, che ha il compito di mantenere i contatti fra il consiglio di classe e lo studente.

D.2 DURANTE E DOPO IL PERIODO DI STUDI ALL’ESTERO

CASO 1 – STUDENTI CHE RIENTRANO TRA DICEMBRE E FEBBRAIO.

  1. Non vengono scrutinati nel primo periodo
  2. Non devono svolgere esami o interrogazioni di alcun tipo
  3. Devono consegnare una relazione nella quale descrivono il loro percorso svolto all’estero
  4. Si impegnano a conseguire nei mesi successivi le competenze necessarie per il proseguimento degli studi
  5. Partecipano alle attività di recupero organizzate dalla scuola

CASO 2 – STUDENTI CHE PARTONO A GENNAIO / FEBBRAIO E RIENTRANO A GIUGNO

  1. Qualora non abbiano insufficienze nella pagella di gennaio, non devono svolgere esami o interrogazioni di alcun tipo
  2. Qualora abbiano insufficienze, devono recuperare le suddette discipline, come fosse un debito formativo, nella sessione di fine agosto
  3. Devono consegnare una relazione nella quale descrivono il loro percorso svolto all’estero
  4. Si impegnano a conseguire nei mesi successivi le competenze necessarie per il proseguimento degli studi
  5. Partecipano alle attività di recupero organizzate dalla scuola (se rientrano in tempo)

CASO 3 – STUDENTI CHE PASSANO ALL’ESTERO L’INTERO ANNO SCOLASTICO

e che nell’anno precedente sono stati promossi a giugno con una media di almeno 7/10

  1. Durante l’anno di soggiorno all’estero si tengono informati sul cammino della loro classe, tramite comunicazione di cadenza almeno bimestrale col docente-tutor e con un compagno; comunica al tutor le esperienze scolastiche e didattiche svolte all’estero (costruzione di un port-folio personale) 
  2. Compatibilmente con le attività previste nella scuola estera, si impegnano a studiare almeno alcune parti delle discipline presenti nel piano di studi del nostro Liceo, nonché a produrre elaborati o testi di ricerca da inviare telematicamente al docente tutor ed al docente interessato 
  3. Al rientro consegnano in segreteria in tempi brevi tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera, soprattutto le valutazioni, le discipline e la sintesi dei programmi svolti (almeno in lingua inglese) 
  4. Consegnano altresì una propria relazione nella quale descrivono il percorso svolto all’estero, (la relazione va scritta sia in italiano sia nella lingua usata all’estero), nonché quanto prodotto (port-folio personale, ricerche, elaborati, ecc.) 
  5. Durante il periodo estivo e nei primi mesi dell’anno successivo (entro dicembre) si impegnano a recuperare i nuclei fondamentali delle discipline non studiate all’estero 
  6. Nello scrutinio finale di ammissione all’anno successivo, il consiglio di classe terrà conto: 
  • delle competenze acquisite nei precedenti anni di scuola;
  • delle valutazioni della scuola estera e della relazione dello studente;
  • dei lavori inviati dall’estero (port-folio) o presentati al proprio ritorno.

CASO 4 – STUDENTI CHE PASSANO ALL’ESTERO L’INTERO ANNO SCOLASTICO e che nell’anno scolastico precedente NON sono stati promossi a giugno, ovvero sono stati promossi con una media INFERIORE a 7/10 

Premesso che di norma il consiglio di classe darà parere negativo circa un soggiorno scolastico all’estero di durata annuale, e che lo svolgimento del viaggio nonostante il parere negativo del consiglio di classe può pregiudicare in modo significativo la successiva ammissione all’ultimo anno di studio, gli studenti dovranno svolgere un colloquio su tutte le discipline non studiate all’estero.

STUDIO ALL’ESTERO E PERCORSI PCTO  Come da nota ministeriale n. 3355 del 28/3/2017, punto 7, il consiglio di classe riterrà valide ai fini dei percorsi PCTO  le attività compiute all’estero, sulla base degli accordi presi con la scuola estera o tramite l’organizzazione cui si rivolge lo studente.

Sulla base degli accordi con le principali agenzie che si occupano di tali esperienze, per un periodo di soggiorno all’estero corrispondente ad un anno scolastico  vengono convalidate convalidate 60 ore, per un periodo di 6 mesi  40 ore  e per un periodo di 3 mesi   30 ore di percorsi PCTO. Qualora la scuola straniera certifichi attività particolari (stage presso aziende o enti ), tale monte ore potrà essere incrementato.